Dopo il vincolo sportivo, sempre all’esito dell’entrata in vigore della Riforma dello Sport in data 1 luglio 2023, vogliamo affrontare un tema, non poco spinoso, come quello del nuovo inquadramento dei rapporti di lavoro sportivo all’interno della Federnuoto, tenuto conto che la normativa di cui al D. Lgs 36/2021 di “riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo”.
Ovviamente, vogliamo precisare che siamo nell’aveo della provvisorietà di tutto quello che andremo a riportare sotto, tenuto conto che la Riforma è ancora in fase di modifica e che non tutte le Federazioni hanno adeguato i loro Regolamenti con l’acquisizione delle nuovo normative in tema di instaurazione dei rapporti di lavoro.
Affronteremo il tema attraverso dei brevi spunti, richiamando sia i singoli articoli del Decreto Legislativo che della normativa federale eventualmente aggiornata.
1. Chi può essere considerato come “lavoratore sportivo”.
La normativa, art. 25 D.Lgs 36/2021 è chiarissima ed indica in modo tassativo i soggetti, facenti parte dell’ordinamento sportivo, che devono essere classificati come “lavoratori sportivi” e possono instaurare un rapporto di lavoro con una società sportiva:
- Atleta
- Allenatore
- Istruttore
- Direttore Tecnico
- Direttore Sportivo
- Preparatore atletico
- Direttore di gara
Ogni altro tesserato che svolge mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva.
Infatti, la definizione di lavoratore sportivo è “ogni tesserato che svolge dietro pagamento di un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici dei singoli enti federali (disciplina sportiva riconosciuta dal CONI), tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo gestionale”.
Quindi nel nuoto sia i tesserati/tesserate che i tecnici (intesi come allenatori ed istruttori) possono essere classificati come lavoratori sportivi e stipulare con la loro società un apposito contratto di lavoro con indicazione chiara e precisa del compenso professionale.
N.B. NON sono considerati lavoratori sportivi:
- Manutentori
- Receptionits
- Segreteria
- Addetti al negozio di vendita
- Giardinieri
- Addetti alle pulizie
- Addetti al Bar
Altri soggetti che svolgono mansioni non previste nei regolamenti dei singoli enti affilianti
2. Tipologie di contratti di lavoro sportivo che possono essere instaurati tra società e tesserati.
Nell’area del dilettantismo, e quindi anche nel contesto della Federnuoto, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo o subordinato nelle diverse forme e tipologie. Quindi, le società sportive dilettantistiche, ancor più se iscritte all’apposito registro RAS, potranno stipulare specifici accordi di rapporti di lavoro con i lavoratori sportivi, come classificati al punto 1) distinti tra:
- dipendenti
- collaboratori coordinati e continuativi: la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non potrà superare le diciotto (24 secondo il Correttivo bis) ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive e le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Disciplina Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
(N.B.: al superamento di tale impegno orario resta in capo alle parti dimostrare l’insussistenza di indicatori della natura subordinata del rapporto per cui potrebbe essere utile ricorrere alla certificazione del contratto);
- contratti di apprendistato (dai 14 ai 25 anni) per ottenere le seguenti qualifiche:
- la qualifica e il diploma professionale,
- diploma di istruzione secondaria superiore
- certificato di specializzazione tecnica superiore,
- di alta formazione e di ricerca,
- collaboratori occasionali,
- titolari di partita iva e quindi autonomi;
- lavoratori non sportivi impegnati in compiti amministrativo-gestionali;
- lavoratori non sportivi soggetti alle regole ordinarie.
Precisiamo, in caso di contratti co.co.co. unico obbligo per la società è della comunicazione al nuovo Registro della attività sportive dilettantistiche disciplinato dal d.lgs. n.39/21 (Non sono soggetti a tale obbligo i rapporti con compensi fino a 5.000 euro) ed il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l’impiego).
3. Come vengono inquadrati gli eventuali “volontari”
Le società sportive possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività a carattere istituzionale dei c.d. “volontari” che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente o al massimo con una somma forfettaria di euro 150 mensili non documentabili. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del volontario.
Allo stato la FIN non ha ancora normativizzato tutte queste modifiche introdotte dalla Riforma tenuto conto che spetta alle singole Federazioni impostare i contratti “modelli-tipo” che le società dovranno poi utilizzare per definire i rapporti di lavoro con i propri tesserati.
Importante è anche che, tenuto conto del venir meno del vincolo sportivo, qualora vi fosse un contratto con un atleta a valenza pluriennale anche il vincolo di tesseramento avrebbe comunque la scadenza pari a quella del contratto.
Per ogni eventuale chiarimento e/o informazione è possibile scrivere a: matteosperduti@studiolegalesperduti.it.
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Profilo Autore
- Avv. Matteo Sperduti, del Foro di Latina con studio in Latina e Trento. Esperto di diritto e giustizia sportiva con nomina quale Professore a contratto della materia presso l’Università Popolare Tommaso Moro. Consulente e difensore di diversi atlete/atleti ma anche società sportive.